Articolo 17 – Rendicontazione

Articolo 17 – Rendicontazione

1.    Al termine della prestazione il responsabile della stessa presenta:

a.    la relazione finale sullo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti;

b.    il rendiconto delle risorse umane impiegate in termini di tempo lavoro del personale che ha partecipato alla prestazione, sia in orario ordinario che straordinario;

c.    il consuntivo dei costi, comprensivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo, degli stanziamenti previsti per i relativi ammortamenti, degli importi accantonati per le spese generali, del costo del personale sulla base del rendiconto di cui alla precedente lettera b) e dei proventi effettivamente accertati ed incassati.

2.    Nel caso di prestazioni soggette a tariffario la relazione ed i consuntivi sono presentati annualmente dal responsabile della prestazione.

3.    Il consuntivo è  approvato dall’organo competente (Consiglio di Dipartimento o Consiglio di Amministrazione), che ne accerta la regolarità e la corrispondenza, laddove necessario, con il rendiconto presentato al finanziatore. 

4.    Gli atti autorizzativi dei contratti di cui al presente regolamento possono stabilire, in relazione al periodo temporale previsto per l'effettuazione della prestazione che il responsabile della stessa presenti al responsabile della struttura una relazione periodica sull’andamento della prestazione.

5.    Inoltre se il contratto è suddiviso in diverse fasi di attuazione è possibile, qualora sia stato riscosso il corrispettivo relativo a quella fase, procedere ad una rendicontazione intermedia del contratto ed al conseguente trasferimento intermedio delle somme ai fondi.

6.    Sulla base del consuntivo o della rendicontazione intermedia, la struttura responsabile versa al bilancio di Ateneo:

a)    le somme dovute a titolo di rimborso per i costi diretti relativi al pagamento di lavoro straordinario del personale tecnico-amministrativo ovvero di prestazioni aggiuntive dei CEL rendicontati come costi della prestazione;

b)    le somme dovute a titolo di rimborso per i costi indiretti rendicontati relativi a personale tecnico-amministrativo,

c)    le somme dovute a titolo di rimborso per i costi indiretti rendicontati relativi al personale docente e ricercatore

d)    L’importo relativo ai costi generali – quota di Ateneo;

e)    gli Utili maturati, nel caso di prestazione commerciale.

7.    L'Ateneo verifica tramite appositi audit interni l'andamento delle attività del presente regolamento. Nel caso gli audit evidenzino irregolarità nella rendicontazione delle attività propedeutiche al pagamento dei compensi o omessi o incompleti versamenti all'Ateneo, le cifre mancanti verranno addebitate alla struttura e detratte, per i Dipartimenti, dal Fondo di Finanziamento Ordinario.

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