Articolo 19 – Fondo per la premialità

Articolo 19 – Fondo per la premialità

1.     Le somme versate all’Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6, lettera c) vanno ad alimentare, nella misura annualmente deliberata dal Consiglio di Amministrazione, il Fondo per la premialità di cui all’art. 9 comma 1 della Legge 240/2010. 

2.    A carico del Fondo per la premialità, vengono corrisposti, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, e nei limiti stabiliti dalla legge: 

      a) compensi aggiuntivi al personale docente che ha contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati;

      b) compensi aggiuntivi al personale docente che ha partecipato al gruppo di lavoro; 

      c) compensi aggiuntivi al responsabile delle prestazioni;

3.    Le somme versate all’Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6 lettera e) contribuiscono, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo per la premialità.

4.     Le risorse non utilizzate per compensi aggiuntivi o alle quali i professori ed i ricercatori che ne saranno destinatari volessero rinunciare, confluiranno nel Fondo per la ricerca scientifica di Ateneo di cui al successivo art. 20.

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