Articolo 20 – Fondo per la ricerca scientifica

Articolo 20 – Fondo per la ricerca scientifica

1.    Le somme versate all’Ateneo di cui al precedente art. 17, comma 6 lettere d) ed e) contribuiscono, nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ad alimentare il Fondo per la ricerca scientifica.

2.    Il Consiglio di Amministrazione premia i ricercatori che sin dall’approvazione del progetto dichiarassero di rinunciare ai compensi incentivanti eventualmente derivanti dall’apporto al Fondo per la premialità dal rimborso dei costi indiretti di personale rendicontati sul progetto medesimo, incrementando la misura di cui al comma 1 del presente articolo.

3.    Al medesimo Fondo affluiscono le risorse non utilizzate del Fondo per la Premialità di cui all’art. 19 e quelle relative ai premi ai quali i destinatari hanno rinunciato

4.    Con le risorse del Fondo per la ricerca scientifica l’Ateneo finanzia costi o investimenti destinati a sostenere e promuovere la ricerca scientifica.

5.    A questo fine, con delibera del Consiglio di Amministrazione, le risorse del fondo vengono ripartite tra le strutture che le hanno generate in misura proporzionale ai relativi apporti; le strutture le assegnano ai professori ed ai ricercatori che hanno contribuito a generarle.

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