Articolo 21 - Disposizioni abrogative, transitorie ed entrata in vigore

Articolo 21 - Disposizioni abrogative, transitorie ed entrata in vigore

1.    A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo.

2.    Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del Decreto del Magnifico Rettore di emanazione e si applica ai contratti stipulati e alla ripartizione dei compensi approvati/definiti successivamente a tale data.

3.    Per i progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Dipartimenti e non ancora approvati dal finanziatore alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, il Consiglio di Amministrazione delega il Magnifico Rettore, che ne riporta al Consiglio di Amministrazione, ad apportare ai progetti le modifiche necessarie per adeguarli alle previsioni del Regolamento nei limiti in cui tali modifiche sono compatibili con le regole stabilite da ciascun finanziatore e con gli accordi già intercorsi, con l’obiettivo di pervenire al perfezionamento del contratto e di assicurarne la sua realizzabilità, senza ulteriori oneri per il bilancio dell’Ateneo.

4.    Il Magnifico Rettore rende conto al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione del Regolamento nei primi sei mesi dall’entrata in vigore per quanto attiene alle risorse economiche complessivamente gestite e le premialità erogate. Il Magnifico Rettore, decorso 1 anno dall’entrata in vigore del Regolamento, presenta altresì al Consiglio di Amministrazione una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dall’applicazione del Regolamento.

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