Art. 5 - Attivazione della procedura e durata
Art. 5 - Attivazione della procedura e durata1. Il Consiglio di Dipartimento formula una proposta di attivazione della procedura di reclutamento per il profilo di tecnologo a tempo determinato, precisando:
a) il progetto di ricerca nell’ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo e il settore concorsuale di riferimento;
b) l’attività richiesta al tecnologo nell’ambito del progetto di ricerca di riferimento;
c) la programmazione relativa alla copertura del costo complessivo del contratto, a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca di riferimento;
d) la durata del contratto, in osservanza dell’art. 24-bis, comma 3, della legge 240/2010;
e) il livello del tecnologo e i requisiti di accesso alla selezione, di cui all’art. 4;
f) il regime di impegno richiesto (tempo pieno o tempo parziale).
2. Al fine dell’emanazione del bando di selezione, il Direttore del Dipartimento trasmette al competente ufficio dell’Amministrazione centrale:
• la delibera del Consiglio di Dipartimento;
• l’elencazione dei titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile singolarmente e per categorie;
• il programma d’esame;
• i nominativi della Commissione giudicatrice;
• la data del colloquio.
3. I contratti hanno una durata minima di diciotto mesi e sono prorogabili per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dei contratti non può, in ogni caso, superare i cinque anni con l’Università degli Studi di Trieste.
4. Resta fermo quanto disposto in materia di lavoro a tempo determinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.