Art. 6 - Bando di selezione

Art. 6 - Bando di selezione

1.    Il bando di selezione, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, viene pubblicato all’Albo dell’Ateneo, sul sito del MIUR e sul sito dell’UE per la durata di venti giorni.

2.    Il bando contiene:

a)    la descrizione del programma di ricerca nell’ambito del quale il tecnologo svolgerà l’attività;

b)    il numero dei posti e il relativo livello;

c)    la tipologia di contratto (tempo pieno o tempo parziale);

d)    la durata del contratto;

e)    il trattamento economico e previdenziale;

f)     i requisiti di ammissione e i titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile a essi;

g)    il termine per la presentazione della domanda di partecipazione;

h)    le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei titoli valutabili;

i)      le materie d’esame;

j)      le modalità di espletamento della procedura di selezione;

k)    la votazione minima per il conseguimento dell’idoneità.

3.    Il bando deve contenere, altresì, informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri del tecnologo.

4.    Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010, non possono partecipare alle procedure selettive coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

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