Art. 6 - Bando di selezione
Art. 6 - Bando di selezione1. Il bando di selezione, redatto in lingua italiana e in lingua inglese, viene pubblicato all’Albo dell’Ateneo, sul sito del MIUR e sul sito dell’UE per la durata di venti giorni.
2. Il bando contiene:
a) la descrizione del programma di ricerca nell’ambito del quale il tecnologo svolgerà l’attività;
b) il numero dei posti e il relativo livello;
c) la tipologia di contratto (tempo pieno o tempo parziale);
d) la durata del contratto;
e) il trattamento economico e previdenziale;
f) i requisiti di ammissione e i titoli valutabili, nonché il punteggio massimo attribuibile a essi;
g) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione;
h) le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e dei titoli valutabili;
i) le materie d’esame;
j) le modalità di espletamento della procedura di selezione;
k) la votazione minima per il conseguimento dell’idoneità.
3. Il bando deve contenere, altresì, informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri del tecnologo.
4. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge 240/2010, non possono partecipare alle procedure selettive coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.