Art. 8 - Procedura di selezione

Art. 8 - Procedura di selezione

1.    La selezione consiste nella valutazione dei titoli di cui all’art. 6, comma 2, lettera f) del presente Regolamento e in un colloquio, atto a verificare la conoscenza degli argomenti d’esame previsti nel bando.

2.    La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

a) titoli: punti 60;

b) colloquio: punti 40.

3.    Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a 36/60. Per ottenere l’idoneità, i candidati dovranno riportare una votazione di almeno 28/40.

4.    Durante il colloquio saranno accertati la conoscenza degli argomenti d’esame, nonché il possesso della particolare qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all’attività di supporto alla ricerca da svolgere.

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