Art. 10 - Trattamento economico

Art. 10 - Trattamento economico

1.    Al tecnologo di I livello spetta una retribuzione annua lorda di € 33.100,00.

2.    Al tecnologo di II livello spetta una retribuzione annua lorda di € 28.100,00.

3.    Ove previsto nella delibera del Dipartimento di cui all’art. 5 e nel contratto individuale di lavoro, alla retribuzione di cui ai commi precedenti può essere aggiunto un trattamento economico accessorio nella misura massima del 15%.

4.    Il trattamento economico accessorio viene quantificato dal Direttore del Dipartimento, sentito il Responsabile di progetto, tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al tecnologo. Il medesimo trattamento economico accessorio assorbe la remunerazione dovuta per lo svolgimento di eventuali ore di lavoro straordinario.

5.    Non sono previste altre forme di compenso in relazione ad attività svolte nell’ambito e per conto della struttura di riferimento.

6.    Ai sensi dell’art. 24-bis, comma 4, della legge 240/2010, l’onere del trattamento economico complessivo di cui ai commi precedenti è posto a carico dei fondi relativi al progetto di ricerca di riferimento.

7.    Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa nazionale.

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