Art. 3 - Definizioni

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a.    Tassa regionale: tassa riscossa dall’Università per conto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

b.    Contributo onnicomprensivo: contributo da versare in misura variabile a seconda delI’ISEE per l’Università.

c.    Contributo maggiorato: contributo da versare per coloro che non rispettano i requisiti previsti dal comma 255 dell’art. 1 della legge 232/2016.

d.    Indennità accessorie: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente. Esempio: Indennità di mora, di passaggio di corso, di congedo, eccetera.

e.    Tassa di ricognizione: diritto fisso da versare, al momento della ripresa degli studi, per ciascun anno di interruzione/mancata iscrizione, qualora l’interruzione degli studi sia durata almeno due anni accademici consecutivi.

f.     ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato ISEE per l’Università: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari.

g.    Atto tardivo: qualsiasi istanza dello studente correlata a particolari eventi della carriera presentata oltre i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici d’Ateneo.

h.    CdA: Consiglio di Amministrazione dell’Università.

i.      MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

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