TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI
TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI 8861Art. 4 - Composizione
Art. 4 - Composizione1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:
a. Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;
b. Tassa regionale;
c. Contributo onnicomprensivo
d. Contributo maggiorato;
e. Indennità accessorie.
Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari
Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari1. La tassa regionale è stabilita dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Il contributo onnicomprensivo è stabilito annualmente dal CdA, in base all’ISEE per l’Università per gli studenti con residenza in Italia. Per gli studenti con residenza all’estero è fissato un importo forfettario.
3. I corsi di studio sono divisi in gruppi, secondo quanto stabilito annualmente dal CdA.
4. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.
Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all’ISEE per l’Università
Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all’ISEE per l’Università1.Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:
a. gli studenti che non chiedono l’ISEE per l’Università alle strutture competenti, entro le scadenze stabilite;
b. gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
c. gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni;
d. gli studenti che ottengono la rideterminazione del contributo sulla base di un ISEE per l’Università che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall’Art. 17.
Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento
Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento1. Il pagamento delle tasse e del contributo onnicomprensivo è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all’anno accademico di riferimento.
2. Il numero delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.
3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un’indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L’indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.