Art. 8 - Esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari

Art. 8 - Esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari

1. Sono stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari previsti dall’art. 30 della Legge 118/1971 e dall’art. 9 del D.Lgs. 68/2012:

a.    esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

b.    Esonero totale dal contributo onnicomprensivo per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.

c.    Esonero totale dal contributo onnicomprensivo i per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano.

d.    Esonero totale dal contributo onnicomprensivo per il periodo nel quale gli studenti sono stati costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.

e.    Esonero totale dal contributo onnicomprensivo per gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo saranno tenuti al pagamento, per ciascun anno, della tassa di ricognizione. Gli studenti che beneficiano di questo esonero, non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.

f.     Riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo dovuto in base all’ISEE per l’Università o del contributo maggiorato per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%.

2. Sono inoltre stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni dai contributi universitari:

a.    esonero dalla maggiorazione per gli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) certificato che non rispettino i requisiti di cui al comma 255 dell’art. 1 della legge 232/2016.

b.    Riduzione a 0,00 euro del contributo per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, così come previsto dall’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 (il contributo sarà invece di un importo stabilito dal CdA per gli studenti che non rispettino i requisiti previsti dal comma 255 dell’art.1 della legge 232/2016). Gli studenti devono presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, questa certificazione può essere rilasciata anche da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica).

c.    Riduzione di un importo fisso stabilito dal CdA del contributo onnicomprensivo per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell’immatricolazione o iscrizione. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell’Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. Le riduzioni saranno applicate fino a concorrenza del contributo dovuti in base all’ISEE (compresa l’eventuale maggiorazione)

d.    Riduzione del contributo onnicomprensivo per gli studenti con altri familiari contemporaneamente iscritti all’Ateneo, che abbiano ottenuto la determinazione delle tasse in base all’ISEE per l’Università e che abbiano mantenuto la contemporanea iscrizione per tutto l’anno accademico, per un importo annualmente stabilito dal CdA. La riduzione verrà applicata fino a concorrenza del contributo dovuto (compresa l’eventuale maggiorazione).

e.    Riduzione dei contributo onnicomprensivo per gli studenti che ottengono l’iscrizione in qualità di studenti a tempo parziale, in corso o ripetenti, per un importo annualmente stabilito dal CdA.

f.     Per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell’Ateneo, pagamento di un contributo forfettario annualmente stabilito dal CdA. Durata in anni e requisiti di accesso alla riduzione vengono definiti annualmente dalla Direzione generale dell’Ateneo.

g.    Riduzione per merito, così come disciplinata nel titolo IV.

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