TITOLO IV – RIDUZIONI PER MERITO
TITOLO IV – RIDUZIONI PER MERITO 8861Art. 9 - Modalità di applicazione
Art. 9 - Modalità di applicazione1. È stabilita annualmente dal CdA una riduzione per merito.
2. Tale riduzione viene effettuata d’ufficio e non necessita di presentazione di domanda.
3. L’importo della riduzione viene detratto dal debito residuo delle rate successive alla prima o rimborsato d’ufficio.
4. La riduzione per merito non potrà comunque superare l’ammontare dei contributi universitari dovuti da ogni studente.
5. Ai fini della riduzione per merito gli studenti assegnatari sono suddivisi in tre fasce.
Art. 10 - Riduzione per merito per gli iscrittiper la prima volta al primo anno ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
Art. 10 - Riduzione per merito per gli iscrittiper la prima volta al primo anno ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico1. Prima fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 99 o 100/100.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 97 o 98/100.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 95 o 96/100.
4. Per il calcolo delle fasce, gli eventuali voti in sessantesimi vengono convertiti in centesimi. Gli studenti in possesso di titolo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare la votazione conseguita, con la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.
Art. 11 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea magistrale
Art. 11 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea magistrale1. Prima fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 109, 110 e 110 e lode/110.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 107 o 108/110.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 105 o 106/110.
Art. 12 - Riduzione per merito per gli iscritti ad anni di carriera successivi al primo
Art. 12 - Riduzione per merito per gli iscritti ad anni di carriera successivi al primo1. Gli iscritti ad uno stesso corso di studi (e, per i corsi di studio interclasse, alla medesima classe) con uguale numero di anni di carriera calcolato dal primo anno di immatricolazione ed in possesso dei requisiti minimi, vengono inseriti in una graduatoria di merito sulla base della somma dei voti pesata sui crediti acquisiti entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente.
2. Per gli studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studio dell’Ateneo, gli esami da considerare per l'inserimento nella graduatoria di merito sono quelli (superati entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente) risultanti dal piano di studi del nuovo corso di studio (compresi gli esami convalidati).
3. In caso di passaggio o trasferimento, per calcolare il numero totale di anni di carriera è necessario sommare anche gli anni di iscrizione anteriori al passaggio o al trasferimento.
4. I requisiti minimi per essere inseriti nella graduatoria di merito sono: avere una media ponderata pari o superiore a 24/30 ed inoltre, con riferimento agli anni di carriera:
a. per i corsi di laurea triennale:
- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
- per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami.
b. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:
- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
- per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
- per chi si iscrive al quarto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami;
- per chi si iscrive al quinto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 8 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno (o al sesto anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria), aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 10 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 12 esami.
c. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale:
- per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
- per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami.
5. Sono esclusi gli esami in soprannumero e le prove di qualsiasi tipo che non prevedono una valutazione in trentesimi.
6. Stilata la graduatoria di merito, viene individuato il punteggio m relativo allo studente al di sotto del quale ricade l’80% dei punteggi della graduatoria di merito (qualora il numero di studenti della graduatoria di merito sia divisibile per 10 si considera la media dei punteggi degli studenti a cavallo del limite dell’80%). Detto M il punteggio massimo della graduatoria di merito si ha:
a. prima fascia: studenti con punteggio tra M-(M-m)/3 compreso e M compreso;
b. seconda fascia: studenti con punteggio tra M-2(M-m)/3 compreso e M-(M-m)/3 escluso;
c. terza fascia: studenti con punteggio tra m compreso e M-2(M-m)/3 escluso.
7. Se la graduatoria di merito è composta da meno di sei studenti, gli studenti con punteggio massimo verranno inseriti nella prima fascia di merito.
Art. 13 - Esclusioni dalla riduzione per merito
Art. 13 - Esclusioni dalla riduzione per merito1.Sono escluse dalla riduzione per merito le seguenti categorie di studenti:
a. studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall’anno di prima immatricolazione;
b. studenti iscritti che hanno ripreso gli studi dopo rinuncia o decadenza;
c. studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
d. studenti immatricolati/iscritti in base a convenzioni che escludano la riduzione per merito;
e. studenti a tempo parziale;