Art. 9 - Modalità di applicazione
Art. 9 - Modalità di applicazione1. È stabilita annualmente dal CdA una riduzione per merito.
2. Tale riduzione viene effettuata d’ufficio e non necessita di presentazione di domanda.
3. L’importo della riduzione viene detratto dal debito residuo delle rate successive alla prima o rimborsato d’ufficio.
4. La riduzione per merito non potrà comunque superare l’ammontare dei contributi universitari dovuti da ogni studente.
5. Ai fini della riduzione per merito gli studenti assegnatari sono suddivisi in tre fasce.