Art. 13 - Esclusioni dalla riduzione per merito

Art. 13 - Esclusioni dalla riduzione per merito

1.Sono escluse dalla riduzione per merito le seguenti categorie di studenti:

a.    studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall’anno di prima immatricolazione;

b.    studenti iscritti che hanno ripreso gli studi dopo rinuncia o decadenza;

c.    studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;

d.    studenti immatricolati/iscritti in base a convenzioni che escludano la riduzione per merito;

e.    studenti a tempo parziale;

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