Art. 13 - Esclusioni dalla riduzione per merito
Art. 13 - Esclusioni dalla riduzione per merito1.Sono escluse dalla riduzione per merito le seguenti categorie di studenti:
a. studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall’anno di prima immatricolazione;
b. studenti iscritti che hanno ripreso gli studi dopo rinuncia o decadenza;
c. studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
d. studenti immatricolati/iscritti in base a convenzioni che escludano la riduzione per merito;
e. studenti a tempo parziale;