TITOLO V - RIPRESA DEGLI STUDI

TITOLO V - RIPRESA DEGLI STUDI 8861

Art. 14 - Ripresa dopo interruzione di un anno

Art. 14 - Ripresa dopo interruzione di un anno

1.Se lo studente ha interrotto gli studi per un solo anno accademico, per riprenderli, deve iscriversi tardivamente (con mora) all’anno di interruzione, pagando l’intero ammontare del contributo previsto (calcolato in base all’ISEE per l’Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione dei contributi per l’anno di interruzione).

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Art. 15 - Ripresa dopo interruzione di più anni

Art. 15 - Ripresa dopo interruzione di più anni

1. Lo studente che intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici consecutivi, deve pagare la tassa di ricognizione, per ciascun anno di interruzione e il contributo per iscriversi all’anno accademico nel quale riprende gli studi.

2. Lo studente, negli anni accademici di interruzione degli studi, non può compiere alcun atto di carriera. Tuttavia, se intende usufruire delle sessioni di esami relative all’ultimo anno di interruzione, deve iscriversi tardivamente (con mora) all’ultimo anno di interruzione, pagando l’intero ammontare del contributo previsto per quell’anno accademico (calcolato in base all’ISEE per l’Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione dei contributi per l’anno di interruzione).

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Art. 16 - Ripresa dopo rinuncia o decadenza

Art. 16 - Ripresa dopo rinuncia o decadenza

1. Gli studenti decaduti e gli studenti che hanno rinunciato agli studi che intendono immatricolarsi, recuperando gli esami della carriera pregressa, sono tenuti al pagamento di un contributo per la valutazione preliminare. In caso di perfezionamento dell’immatricolazione, oltre all'importo del contributo onnicomprensivo dovuto per la nuova immatricolazione, sono tenuti al pagamento di un contributo una tantum a sanatoria degli anni accademici di interruzione. Tale contributo si riduce a un decimo per gli studenti regolarmente iscritti fino all'anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa dopo rinuncia o decadenza.

2. Coloro che hanno rinunciato agli studi in questo Ateneo devono pagare anche gli eventuali contributi universitari dovuti fino all’ultimo anno di iscrizione prima della rinuncia.

3. Coloro che hanno rinunciato agli studi in un altro Ateneo nell’anno accademico immediatamente antecedente alla ripresa degli studi, ed erano in difetto di tasse e contributi al momento della rinuncia, devono pagare il contributo una tantum per l’importo intero.

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