Art. 14 - Ripresa dopo interruzione di un anno
Art. 14 - Ripresa dopo interruzione di un anno1.Se lo studente ha interrotto gli studi per un solo anno accademico, per riprenderli, deve iscriversi tardivamente (con mora) all’anno di interruzione, pagando l’intero ammontare del contributo previsto (calcolato in base all’ISEE per l’Università se aveva correttamente ottenuto la rideterminazione dei contributi per l’anno di interruzione).