Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all’ISEE per l’Università e ISEE per corso di dottorato

Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all’ISEE per l’Università e ISEE per corso di dottorato

1. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:

a)    gli studenti delle Scuole di Specializzazione che non chiedono l’ISEE per l’Università;

b)    gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l’anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;

c)    gli studenti che si immatricolano in base a convenzioni che lo prevedono;

d)    gli studenti delle Scuole di Specializzazione che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per l’Università  che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall’art. 9.

2. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura fissa stabilita annualmente dal CdA gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.lgs. 368/99che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica.

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