Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento
Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento1. Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà a immatricolarsi e/o iscriversi all’anno accademico di riferimento.
2. Il numero delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.
3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un’indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L’indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.
4. I candidati stranieri, vincitori di concorso, ai quali il Collegio dei Docenti, ai sensi del Regolamento dottorati vigente, ha concesso un differimento dell’inizio della frequenza del primo anno di corso all’anno accademico successivo, saranno assoggettati al pagamento della sola prima rata.