Art. 9 - Verifiche e accertamenti
Art. 9 - Verifiche e accertamenti1. L’Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l’Università o per i corsi di dottorato e sui corrispondenti indicatori parificati. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall’indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all’Autorità giudiziaria.