Art. 7 - Entrata in produzione del servizio

Art. 7 - Entrata in produzione del servizio
  1. Prima dell'entrata in produzione è necessario il collaudo effettuato con il personale tecnico dell'Area dei servizi ICT, atto a verificare la rispondenza dei requisiti indicati nel presente Regolamento. La mancata rispondenza di uno solo dei requisiti richiesti preclude la messa in produzione del sito.
  2. Prima della entrata in produzione dovrà essere specificato l'insieme di strumenti software utilizzati con i rispettivi numeri di versione, in particolare, il sistema di gestione dei contenuti, il sistema di gestione del database, le principali librerie.
  3. Alla data di entrata in produzione il fornitore dovrà certificare quanto segue, fornendo ad Area dei Servizi ICT tutte le informazioni utili per verificare quanto certificato:

a)    Livello di aggiornamento degli strumenti software utilizzati;

b)    Tutte le utenze di default siano state disabilitate, tutte le password di default siano state modificate, tutte le porte non strettamente necessarie per il funzionamento siano state chiuse. L’utenza di amministrazione del servizio può rimanere abilitata ma con password non di default.

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