Art. 2 Costituzione della Commissione di valutazione

Art. 2 Costituzione della Commissione di valutazione

1. I componenti della Commissione di valutazione sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, tra una rosa di candidati proposta dal Rettore.

2. La Commissione è composta da tre membri, di cui uno professore di prima fascia, uno professore di seconda fascia e uno ricercatore universitario, tutti in regime di impegno a tempo pieno, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse, individuati uno per ciascuna area ERC, nel rispetto del principio di parità di genere. Sono designati anche tre membri supplenti, nel rispetto della medesima distinzione per ruoli.

3. La Commissione dura in carica un anno.

4. Non possono fare parte della Commissione docenti che maturino il diritto all’attribuzione della classe stipendiale triennale nell’anno di mandato.

5. Fungono da Presidente il professore di prima fascia e da Segretario il ricercatore universitario.

6. La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti effettivi o, in caso di legittimo e documentato impedimento di uno o più di essi, dei relativi membri supplenti.

7. La Commissione effettua la valutazione sulla base dei criteri di cui all’articolo 3 del presente Regolamento.

8. Ai Componenti della Commissione non è corrisposta alcuna indennità di carica.

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