Art. 3 Criteri di valutazione

Art. 3 Criteri di valutazione

1. Il diritto all’attribuzione della classe stipendiale spetta al docente che risulti positivo in ciascuno dei tre ambiti oggetto di valutazione - didattica, ricerca, attività gestionale -, secondo i criteri di seguito precisati.

2. La valutazione dell’attività didattica si considera positiva se, nei tre anni accademici precedenti a quello in cui matura la classe stipendiale, il docente ha assolto al compito didattico istituzionale previsto dal Regolamento di Ateneo relativo ai compiti didattici istituzionali, tenuto conto delle eventuali riduzioni concesse ai sensi della normativa vigente.

In particolare, con riguardo ai professori di prima e di seconda fascia, verrà verificato che il numero delle ore di didattica frontale effettivamente svolte, così come dichiarate e certificate nel data base ESSE3 nel rispetto delle disposizioni interne di Ateneo, sia uguale o superiore al numero minimo di ore di didattica frontale previsto per essi dal Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali ovvero, se inferiore, all’impegno didattico attribuito dal Dipartimento.

Con riguardo ai ricercatori universitari, verrà verificato l’assolvimento del compito didattico istituzionale, così come previsto dall’articolo 6 comma 3 legge n. 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo sui compititi didattici istituzionali.

Si considera assolto il carico didattico come definito ai capoversi precedenti anche qualora si verifichi uno scostamento del 2,5% in meno rispetto alla soglia di riferimento.

3. La valutazione dell’attività di ricerca si considera positiva se, per ciascuno dei tre anni solari precedenti a quello in cui matura la classe stipendiale, il docente risulta:

- per gli anni solari fino al 2016, qualificato “ricercatore attivo”, secondo la definizione CVR;

- per gli anni solari successivi al 2016, avere soddisfatto l’indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR.

4. La valutazione delle attività gestionali si considera positiva al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

-           nei tre anni accademici precedenti a quello in cui matura la classe stipendiale, l’interessato ha ricoperto, per almeno il 50% del tempo, una o più delle seguenti cariche: Rettore, Prorettore, Collaboratore o Delegato del Rettore, Componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Direttore o Direttore Vicario di Dipartimento, Coordinatore di un Corso di studio di primo e secondo livello, Coordinatore di un Dottorato di ricerca o Direttore/Coordinatore di una Scuola di specializzazione, Coordinatore di un Centro interdipartimentale, membro del Nucleo di valutazione o della Commissione per la Valutazione della Ricerca o del Presidio della Qualità o del Comitato Pari Opportunità o del  Comitato per il Mobbing o del Comitato Unico di Garanzia o del Comitato Etico o del Collegio di Disciplina o dell’Organismo per il Benessere degli Animali o delle Commissioni paritetiche docenti-studenti. Ai fini della valorizzazione dell’attività gestionale nell’ambito del procedimento di valutazione, i decreti o i provvedimenti di conferimento delle suddette cariche dovranno risultare reperibili nell’applicativo gestionale di Ateneo. In caso di assenze dal servizio dovute a legittimo impedimento, per cause rilevabili dal sistema gestionale di Ateneo (CSA), la quota d’impegno gestionale viene riferita al 50% del periodo di effettivo servizio;

-           nei tre anni accademici precedenti a quelli in cui matura la classe stipendiale, l’interessato ha presenziato ad almeno il 50% più una delle sedute del Consiglio del Dipartimento di afferenza. A tal fine, si considerano valorizzabili esclusivamente le presenze effettive, certificate dai Dipartimenti, nonché le assenze dovute a legittimo impedimento, per cause rilevabili dal sistema gestionale di Ateneo (CSA).

5. La Commissione non procede alla valutazione dell’interessato:

-           nei casi in cui l’effettivo servizio nel triennio di riferimento sia inferiore a 12 mesi;

-           nell’ipotesi di fruizione di aspettativa senza assegni, nel caso in cui l’effettivo servizio nel triennio di riferimento sia inferiore a 24 mesi;

-           nei casi in cui, nel corso del triennio di riferimento, sia stata irrogata all’interessato una sanzione disciplinare.

6. I professori e i ricercatori che conseguono una valutazione negativa o che, ai sensi del comma 5, risultano non valutabili dalla Commissione, possono formalizzare una nuova richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale, trascorso almeno un anno dalla data della precedente maturazione.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la somma corrispondente allo scatto non attribuito è conferita al Fondo di Ateneo per la primalità dei professori e dei ricercatori, di cui all’articolo 9 legge n. 240 del 2010.

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