Art. 4 Procedura di valutazione
Art. 4 Procedura di valutazione
1. Il processo di valutazione è avviato con cadenza semestrale, con la pubblicazione sul portale web dell’Ateneo di apposito Avviso contente l’elenco dei soggetti che hanno concluso il triennio utile ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, nonché le modalità e le tempistiche per la presentazione della richiesta. I docenti interessati riceveranno alla propria casella di posta elettronica istituzionale una comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso.
2. I professori e i ricercatori interessati presentano la domanda di attribuzione della classe stipendiale, completa della relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio precedente, utilizzando l’apposita procedura informatizzata predisposta dall’Ateneo, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso di cui al comma 1.
3. Il Direttore del Dipartimento di afferenza del docente valida quanto dichiarato nella relazione triennale entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. Acquisita la validazione, il materiale viene rimesso alla Commissione.
4. La Commissione procede, entro 30 giorni, alla valutazione dei soggetti legittimati secondo quanto previso dall’articolo 3.
5. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull’attribuzione della classe stipendiale (positivo/negativo/non valutabile), redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all’Ufficio competente.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.