Art. 6 Attribuzione della classe stipendiale
Art. 6 Attribuzione della classe stipendiale1. Il Rettore, decorsi i termini previsti dall’articolo 5, dispone, con proprio decreto, l’attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto.
2. Gli effetti giuridici dell’attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.