Art. 6 Attribuzione della classe stipendiale

Art. 6 Attribuzione della classe stipendiale

1. Il Rettore, decorsi i termini previsti dall’articolo 5, dispone, con proprio decreto, l’attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto.

2. Gli effetti giuridici dell’attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

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