ARTICOLO 2 – VOTAZIONI

ARTICOLO 2 – VOTAZIONI

1.Le operazioni elettorali per le sottoelencate elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì:

-Elezione di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico  

-Elezione nel Senato accademico dei tredici rappresentanti delle aree scientifico disciplinari individuate dallo Statuto 

-Elezione nel Senato accademico di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca

-Elezione di tre rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori e di un rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di amministrazione

-Elezione dei componenti del Collegio di disciplina

-Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Nucleo di Valutazione.

2.Per quanto riguarda le elezioni del Rettore, la prima votazione e l’eventuale ballottaggio si svolgono, ciascuno, in due giorni consecutivi, di norma il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.

3.Per quanto riguarda le elezioni studentesche, le operazioni di voto si svolgono, di norma, in due giorni consecutivi, il mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14.

4.Il Rettore può disporre modalità diverse di svolgimento delle votazioni, che prevedano in particolare l’utilizzo di sistemi di voto telematico. Nel caso di elezioni in modalità telematica le operazioni di voto si possono svolgere in un arco di tempo diverso da quello previsto, in base a quanto consentito dalle specifiche tecniche della piattaforma di voto utilizzata.

 

 

8861