ARTICOLO 7 – COMPENSI COMMISSIONI ELETTORALI

ARTICOLO 7 – COMPENSI COMMISSIONI ELETTORALI

1.    Per la partecipazione alle commissioni elettorali delle elezioni di cui all’art. 1 è previsto un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

  1. Qualora l’impegno orario del personale tecnico – amministrativo, facente parte delle commissioni di seggio, ecceda le otto ore, esclusa la pausa pranzo, lo scrutatore può beneficiare della corresponsione dell’indennità ex art. 41 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del comparto Università 27 gennaio 2005 e ss.mm. ii. (fatta eccezione per il personale di categoria EP), e dell’indennità sostitutiva di mensa prevista dalla regolamentazione di Ateneo in materia. È esclusa, in ogni caso, la corresponsione di un compenso relativo a eventuali ore di straordinario effettuate.
  2. Sono esclusi dalla corresponsione dei compensi previsti dal presente articolo i Dirigenti dell’Università, anche se partecipano alle commissioni in qualità di Presidenti.
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