ARTICOLO 11 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

ARTICOLO 11 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1.    Il presente articolo disciplina le operazioni di scrutinio delle elezioni di cui all’art. 1, comma 1 lettere a), b), d), e) ed f), qualora svolte in modalità non telematica.

Per quanto riguarda le elezioni dei tredici rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari nel Senato accademico si rimanda al successivo titolo V, art. 38.

Per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi Universitari e Regionali, si rimanda al successivo titolo IX.

2.    Allo scadere dell’ora prevista, il presidente di ciascun seggio dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.

3.    Chiuse le votazioni, i presidenti dei seggi ubicati presso il Polo di Cattinara e il Polo dei Beni culturali provvedono a:

-       accertare il numero dei votanti presso il seggio;

-       raccogliere tutte le schede non utilizzate e chiuderle in plichi separati;

-       sigillare le urne, apponendovi le sigle da parte di tutti i componenti il seggio;

-       redigere apposito verbale di tutte le operazioni di seggio, indicando anche le eventuali contestazioni e le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio;

-       trasmettere tutto il materiale elettorale alla Commissione elettorale centrale.

4.    Ciascuna commissione elettorale sovraintende alle operazioni elettorali. Terminate le operazioni di voto presso tutti i seggi, la commissione elettorale centrale, viene integrata dai presidenti dei seggi n. 2 e n. 3.

5.     Il presidente della Commissione elettorale centrale prende in consegna le urne sigillate portate dai rispettivi seggi, ne raccoglie il contenuto nell’urna o nelle urne corrispondenti e dà inizio alle operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.

6.    Il Presidente:

a)    controlla il numero delle schede non utilizzate presso il seggio del Polo di Piazzale Europa – S. Giovanni e le chiude in un plico, firmato e sigillato;

b)    verifica la regolarità delle operazioni di voto sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio;

c)    inizia lo spoglio delle schede. A mano a mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.

7.    Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l’elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla. Per le elezioni del Rettore, nel caso di espressione di più di una preferenza, la scheda è nulla.

8.    Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quella dei votanti.

9.    Al termine delle suddette operazioni la Commissione elettorale centrale trasmette i risultati al Rettore o, ove previsto, al Decano, per il tramite dell’Ufficio competente.

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