ARTICOLO 14 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E NOMINA

ARTICOLO 14 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E NOMINA

1.    Il presidente della commissione elettorale centrale trasmette tempestivamente al competente ufficio, in plico firmato e sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, unitamente a tutti i materiali e i plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

2.    Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale, il Rettore proclama gli eletti e, decorsi i termini per eventuali ricorsi ai sensi del successivo art. 84, li nomina con proprio decreto.

3.    Per quanto riguarda l’elezione del Rettore, sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale centrale, il Decano procede ai sensi dell’articolo 22 regolamento generale di Ateneo.

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