TITOLO II – ELEZIONI IN MODALITA’ TELEMATICA

TITOLO II – ELEZIONI IN MODALITA’ TELEMATICA 8861

ARTICOLO 17 – OGGETTO

ARTICOLO 17 – OGGETTO

1.    Il presente capo disciplina le modalità di voto da remoto qualora il Rettore o il Decano ne disponga l’utilizzo.

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ARTICOLO 18 – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 18 – PRINCIPI GENERALI

1.    Il voto è espresso con modalità telematica, garantendo la segretezza, la certezza e l’unicità della dichiarazione di voto.

2.    La procedura è volta a garantire in ogni caso l’esercizio del voto nell’ottica della semplificazione e della trasparenza nelle operazioni di scrutinio.

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ARTICOLO 19 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

ARTICOLO 19 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1.    La Commissione Elettorale Centrale, nella composizione prevista dall’art. 5, comma 9 del presente regolamento, sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni telematiche e, per il tramite dell’Ufficio elettorale, riceve tutte le informazioni relative alla procedura informatica di voto.

2.    Spettano alla Commissione Elettorale Centrale tutte le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento, nonché tutte quelle attribuite alla Commissione di seggio, in quanto compatibili con la procedura elettronica.

3.     La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all’Ufficio Elettorale. 

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ARTICOLO 20 – MODALITA’ DI VOTO

ARTICOLO 20 – MODALITA’ DI VOTO


 

 

1.     Le elezioni mediante voto elettronico sono effettuate utilizzando una apposita procedura telematica alla quale ciascun elettore può accedere da remoto utilizzando credenziali di accesso strettamente personali e univoche.

 

              2.    Le operazioni di voto elettronico si tengono nei giorni, nelle fasce orarie e secondo le modalità operative dettagliate nel decreto di indizione.

 

3.    La procedura di elezione da remoto garantisce:

 

a) che il voto sia personale, libero e segreto;

 

b) la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;

 

c) l'impossibilità, ad ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;

 

d) la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca);

 

e) che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né revocabile.

 

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ARTICOLO 21 – SCRUTINIO

ARTICOLO 21 – SCRUTINIO

1.    A conclusione delle operazioni di voto, la Commissione elettorale centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto sula base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto da remoto, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

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