ARTICOLO 23 – ELETTORATO PASSIVO

ARTICOLO 23 – ELETTORATO PASSIVO

1.    Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c), legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2.    Il decreto del decano di indizione delle elezioni è trasmesso a tutte le Università italiane.

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