ARTICOLO 26 – SEGGI ELETTORALI
ARTICOLO 26 – SEGGI ELETTORALI1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 3 del presente regolamento, al seggio n. 1 sono altresì iscritti rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Comitato degli studenti presso l’ARDIS e nei Consigli di Dipartimento, nonché i rappresentanti degli assegnisti nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento.
2. Il decano può, per motivate esigenze organizzative, modificare l’allocazione dei seggi e l’iscrizione dei relativi elettori.