TITOLO IV – ELEZIONI DI DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

TITOLO IV – ELEZIONI DI DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO 8861

ARTICOLO 28 – OGGETTO

ARTICOLO 28 – OGGETTO

1.    Il presente titolo disciplina le elezioni di due rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico dell’Università degli Studi di Trieste ai sensi dell’articolo 11, commi 1, 4 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

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ARTICOLO 29 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ARTICOLO 29 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
  1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
  2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da inviare al competente ufficio.
  3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
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ARTICOLO 30 – RACCOLTA E DEPOSITO DELLE SOTTOSCRIZIONI

ARTICOLO 30 – RACCOLTA E DEPOSITO DELLE SOTTOSCRIZIONI

1.    La raccolta delle sottoscrizioni avviene su modulo predisposto dal competente ufficio ad esclusiva cura del candidato, che si fa garante della loro autenticità.

2.    Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, documento di identità e appone la propria firma a sostegno della candidatura nell’apposito modulo. L’indicazione di tali requisiti si considera essenziale, pena l’annullamento della relativa sottoscrizione.

3.     Nessuno elettore può sottoscrivere più di una candidatura. In caso di sottoscrizioni plurime, se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno della stessa candidatura, una sola di esse è considerata valida; se le sottoscrizioni sono apposte a sostegno di candidature diverse, sono tutte annullate.

4.    Nessun candidato può apporre la propria sottoscrizione a sostegno di alcuna candidatura.

5.    Le sottoscrizioni sono depositate dal candidato presso l’ufficio competente dell’Università entro il giorno e l’orario stabiliti nel decreto di indizione dell’elezione di cui all’articolo 23 regolamento generale di Ateneo. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della candidatura.

6.    Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.

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ARTICOLO 31 – ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI

ARTICOLO 31 – ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI

1.    Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico. 

2.    Nel corso dell’Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.

 

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ARTICOLO 32 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

ARTICOLO 32 – INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

1.    L'insediamento degli eletti nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.

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