ARTICOLO 29 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ARTICOLO 29 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE- La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
- I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da inviare al competente ufficio.
- E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.