ARTICOLO 29 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ARTICOLO 29 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
  1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
  2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da inviare al competente ufficio.
  3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
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