ARTICOLO 31 – ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI

ARTICOLO 31 – ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI

1.    Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico. 

2.    Nel corso dell’Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.

 

8861