ARTICOLO 31 – ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI
ARTICOLO 31 – ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.
2. Nel corso dell’Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.