ARTICOLO 37– ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI

ARTICOLO 37– ASSEMBLEE DEGLI ELETTORI

1.    Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, commi 2 e 3, regolamento generale di Ateneo eleggono un presidente dell'assemblea e formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.

2.    Successivamente, il presidente invita gli elettori a riunirsi nelle rispettive assemblee d’area, di cui all’articolo 23, comma 3, regolamento generale di Ateneo, ai fini della presentazione dei programmi.

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