ARTICOLO 38 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

ARTICOLO 38 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1.   Ciascuna commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali e ai relativi scrutini.

2.   Allo scadere dell’ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.

3.   Il presidente di ciascun seggio procede alle seguenti operazioni di scrutinio:

a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
b. inizia lo spoglio delle schede, separatamente per ciascun collegio d’area. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.

4.   Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l’elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla.

5.   Il presidente di ciascun seggio riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.

6.   Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio per ciascun collegio d’area. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale. I verbali, in uno con i plichi sigillati e l’elenco nominativo degli aventi diritto al voto distinti per collegio d’area, corredato dalle firme dei votanti, sono trasmessi alla commissione elettorale centrale.

7.   La commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle operazioni elettorali sulla base degli atti trasmessi dai presidenti delle commissioni elettorali di seggio e procede all’attribuzione dei seggi.

8.   L’attribuzione dei seggi avviene per collegi d’area, ai sensi dell’articolo 25, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo. I primi cinque seggi d’area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d’area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d’area. I rimanenti seggi d’area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d’area.

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