TITOLO VI – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA
TITOLO VI – ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA 8861ARTICOLO 40 – OGGETTO
ARTICOLO 40 – OGGETTO1. Il presente regolamento disciplina le elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca nel Senato accademico, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.
ARTICOLO 41 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ARTICOLO 41 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura da inviare al competente ufficio.
3. E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.
ARTICOLO 42 – SEGGI ELETTORALI
ARTICOLO 42 – SEGGI ELETTORALI1. Gli assegnisti e i borsisti di ricerca votano presso i medesimi seggi istituiti per le elezioni delle rappresentanze in Senato accademico del personale tecnico amministrativo.
ARTICOLO 43 - ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI
ARTICOLO 43 - ASSEMBLEA DEGLI ELETTORI1. Gli aventi diritto all'elettorato attivo, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell’articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine alfabetico.
2. Nel corso dell’Assemblea i candidati, la cui candidatura sia stata formalizzata, possono presentare il proprio programma.
ARTICOLO 44 – INSEDIAMENTO DELL’ELETTO
ARTICOLO 44 – INSEDIAMENTO DELL’ELETTO1. L'insediamento dell’eletto nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.