ARTICOLO 41 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ARTICOLO 41 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1.    La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.

2.    I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura  da inviare al competente ufficio.

3.    E’ ammessa la presentazione di una sola candidatura.

4.    Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all’assemblea degli elettori.

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