ARTICOLO 55 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

ARTICOLO 55 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1.    Il Rettore indice le elezioni ogni biennio, con un decreto d’indizione, emanato almeno quarantacinque giorni prima, che stabilisce, la data, le sedi delle elezioni, i termini e le modalità di presentazione delle liste, l’orario di apertura e di chiusura dei seggi.

  1. Il decreto indica il numero di rappresentanti da eleggere nei singoli organi, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le procedure e i termini per gli adempimenti elettorali.
  2. L’individuazione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei consigli di dipartimento è effettuata calcolando la quota del quindici per cento dei componenti dell’organo, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, primo periodo, Statuto; la quota è calcolata sulla somma del numero dei professori di ruolo e ricercatori e delle rappresentanze che compongono il consiglio, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti, al 1° novembre dell’anno accademico in cui si svolgono le elezioni. Entro la quota così individuata, il decreto di indizione indica i seggi eventualmente riservati da ciascun dipartimento a dottorandi e specializzandi non appartenenti all’area sanitaria, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, regolamento generale di Ateneo.
  3. Il decreto può prevedere la presentazione delle liste e delle relative candidature, la raccolta delle sottoscrizioni e l’espressione del voto con modalità telematica.
  4. Il decreto è pubblicato nell’albo ufficiale di Ateneo. Dell’indizione è data pubblicità e idonea comunicazione agli interessati.
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