ARTICOLO 60 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E IDENTIFICAZIONE DEI DELEGATI

ARTICOLO 60 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE E IDENTIFICAZIONE DEI DELEGATI
  1. I procedimenti elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui all’articolo 46 si svolgono con metodo proporzionale mediante presentazione di liste di candidati.
  2. Ciascuna lista di candidati è contraddistinta da una denominazione o sigla e comprende un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi, né inferiore a un terzo degli eligendi, con arrotondamento all’unità più vicina.
  3. Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle liste, nonché il numero dei delegati necessari per ciascuna lista. Lo studente (presentatore di lista) deve essere elettore dell’organo per il quale la lista è presentata.
  4. I delegati sottoscrivono apposita dichiarazione di accettazione con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell’Università e dei terzi della regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente regolamento.
8861