ARTICOLO 64 – DEPOSITO DELLE LISTE

ARTICOLO 64 – DEPOSITO DELLE LISTE

 

  1. Le liste di candidati sono depositate dal rispettivo delegato presentatore o delegato supplente del presentatore presso l'ufficiale rogante dell'Università nel giorno e nell’orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni di cui all’articolo 55. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della lista.
  2. Le liste sono corredate dalle firme di accettazione di tutti i candidati, di cui all’articolo 62, e dalle sottoscrizioni di cui all’articolo 63.
  3. L'ufficiale rogante rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora del deposito e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale centrale.
  4. Nel caso di votazioni in modalità telematica l’ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali è determinato con sorteggio effettuato dalla commissione elettorale centrale.
 
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