ARTICOLO 64 – DEPOSITO DELLE LISTE
ARTICOLO 64 – DEPOSITO DELLE LISTE
- Le liste di candidati sono depositate dal rispettivo delegato presentatore o delegato supplente del presentatore presso l'ufficiale rogante dell'Università nel giorno e nell’orario stabiliti nel decreto di indizione delle elezioni di cui all’articolo 55. Tali termini sono perentori, a pena di inammissibilità della lista.
- Le liste sono corredate dalle firme di accettazione di tutti i candidati, di cui all’articolo 62, e dalle sottoscrizioni di cui all’articolo 63.
- L'ufficiale rogante rilascia apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora del deposito e provvede a rimettere gli atti alla commissione elettorale centrale.
- Nel caso di votazioni in modalità telematica l’ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali è determinato con sorteggio effettuato dalla commissione elettorale centrale.