ARTICOLO 65 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
ARTICOLO 65 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE- La commissione elettorale centrale, nominata ai sensi dell’art. 5, comma 9 del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito delle liste:
a) verifica che le liste siano state presentate, formate, sottoscritte dal richiesto numero di elettori e depositate nel rispetto del presente regolamento, escludendo quelle che non lo sono;
b) ricusa le denominazioni o sigle di lista che siano identiche o che si possano facilmente confondere con quelle utilizzate da liste depositate prima o che siano state utilizzate da altre liste nel biennio precedente e che possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna al delegato di lista un termine perentorio di due giorni lavorativi per la presentazione di una nuova denominazione o sigla; in caso di mancata presentazione, la lista è esclusa;
c) esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o non aventi i requisiti prescritti ai sensi del presente regolamento;
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste concorrenti per il medesimo organo depositate in precedenza;
e) esclude le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nomi a partire dalle ultime dichiarazioni di accettazione della candidatura e nel rispetto delle quote di genere di cui all’articolo 61;
f) esclude le liste che non rispettano le quote di genere di cui all’articolo 61.
- I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati ai delegati di lista.
- La commissione elettorale centrale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa secondo l’ordine di presentazione; nel caso di procedura telematica procede al sorteggio per individuare l’ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali.
- La commissione elettorale centrale adotta, inoltre, i seguenti provvedimenti:
a. decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima o durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;
b. al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;
c. decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati.
- La commissione elettorale centrale, al termine delle operazioni di scrutinio, individua tra gli eletti in ciascun dipartimento i rappresentanti che vanno a far parte del Consiglio degli Studenti, individuando i nominativi sino alla concorrenza di un quarto degli eletti, come stabilito all’art. 14 Statuto.
- In caso di dimissioni o decadenza del rappresentante nel Consiglio degli studenti, individuato ai sensi del precedente comma, subentra l’eletto successivo della lista.
- Alle sedute della commissione elettorale centrale possono partecipare i delegati presentatori di lista o i loro supplenti. Tali delegati possono far mettere a verbale le proprie osservazioni e proporre reclami. I delegati di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni sono invitati dal presidente della commissione ad allontanarsi dalla sede dei lavori.
- Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.