ARTICOLO 65 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

ARTICOLO 65 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
  1. La commissione elettorale centrale, nominata ai sensi dell’art. 5, comma 9 del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito delle liste:

a)         verifica che le liste siano state presentate, formate, sottoscritte dal richiesto numero di elettori e depositate nel rispetto del presente regolamento, escludendo quelle che non lo sono;

b)         ricusa le denominazioni o sigle di lista che siano identiche o che si possano facilmente confondere con quelle utilizzate da liste depositate prima o che siano state utilizzate da altre liste nel biennio precedente e che possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la commissione assegna al delegato di lista un termine perentorio di due giorni lavorativi per la presentazione di una nuova denominazione o sigla; in caso di mancata presentazione, la lista è esclusa;

c)         esclude i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione o non aventi i requisiti prescritti ai sensi del presente regolamento;

d)         cancella i nomi dei candidati compresi in altre liste concorrenti per il medesimo organo depositate in precedenza;

e)         esclude le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nomi a partire dalle ultime dichiarazioni di accettazione della candidatura e nel rispetto delle quote di genere di cui all’articolo 61;

f)          esclude le liste che non rispettano le quote di genere di cui all’articolo 61.

  1. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati ai delegati di lista.
  2. La commissione elettorale centrale assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa secondo l’ordine di presentazione; nel caso di procedura telematica procede al sorteggio per individuare l’ordine di presentazione delle liste sulle schede elettorali.
  3. La commissione elettorale centrale adotta, inoltre, i seguenti provvedimenti:

a.         decide senza dilazione sugli eventuali reclami proposti prima o durante le operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti dei seggi;

b.         al termine delle operazioni di scrutinio accerta e dichiara la regolarità e validità dei risultati e li trasmette al Rettore;

c.         decide sugli eventuali ricorsi proposti avverso i risultati.

  1. La commissione elettorale centrale, al termine delle operazioni di scrutinio, individua tra gli eletti in ciascun dipartimento i rappresentanti che vanno a far parte del Consiglio degli Studenti, individuando i nominativi sino alla concorrenza di un quarto degli eletti, come stabilito all’art. 14 Statuto.
  2. In caso di dimissioni o decadenza del rappresentante nel Consiglio degli studenti, individuato ai sensi del precedente comma, subentra l’eletto successivo della lista.
  3. Alle sedute della commissione elettorale centrale possono partecipare i delegati presentatori di lista o i loro supplenti. Tali delegati possono far mettere a verbale le proprie osservazioni e proporre reclami. I delegati di lista che impediscano il regolare svolgimento delle operazioni sono invitati dal presidente della commissione ad allontanarsi dalla sede dei lavori.
  4. Per ciascuna seduta viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti.
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