ARTICOLO 67 – PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE

ARTICOLO 67 – PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE

1.    L'Amministrazione dà opportuna pubblicità del procedimento elettorale sul sito web di Ateneo e sulla pagina istituzionale dedicata alle Elezioni.

 2.    Per quanto riguarda la pubblicazione dei manifesti elettorali si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per l’accesso e l’utilizzo degli spazi di Ateneo.

 3.    La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.

 

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