ARTICOLO 67 – PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE
ARTICOLO 67 – PUBBLICITA’ DEL PROCEDIMENTO E PROPAGANDA ELETTORALE1. L'Amministrazione dà opportuna pubblicità del procedimento elettorale sul sito web di Ateneo e sulla pagina istituzionale dedicata alle Elezioni.
2. Per quanto riguarda la pubblicazione dei manifesti elettorali si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per l’accesso e l’utilizzo degli spazi di Ateneo.
3. La propaganda elettorale è vietata nei locali ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il presidente del seggio adotta i provvedimenti idonei al rispetto della norma.