TITOLO XI – NORME FINALI

TITOLO XI – NORME FINALI 8861

ARTICOLO 84 – RICORSI

ARTICOLO 84 – RICORSI

1.       Contro il provvedimento rettorale di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso.

2.       Per le elezioni di cui all’art. 1, lettere b), c), d) ed e) il ricorso va presentato al Rettore,entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. Il Rettore istituisce apposita Commissione, presieduta dal Rettore stesso, o suo delegato, e composta da un docente esperto in materie giuridiche e da un funzionario; la Commissione decide entro i successivi tre giorni lavorativi.

3.       Per le elezioni delle rappresentanze studentesche, il ricorso va presentato alla Commissione Elettorale Centrale entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo. La Commissione Elettorale Centrale decide entro i successivi tre giorni lavorativi.

4.       Contro la decisione delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3, è ammesso appello al Senato accademico, che decide in via definitiva.

5.       Di tali decisioni è data pubblicità mediante pubblicazione nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo.

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ARTICOLO 85 – ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 85 – ENTRATA IN VIGORE

1.       Ai sensi dell’articolo 5, comma 7, Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

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