Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.   L'Università degli Studi di Trieste, d’ora in poi "Ateneo", attiva, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, rapporti di collaborazione con studenti iscritti all'Ateneo che saranno selezionati secondo i criteri di cui al successivo art. 4, ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e s.m.i..

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