Art. 2 – Tipologia di collaborazione
Art. 2 – Tipologia di collaborazione1. Tali forme di collaborazione non possono superare 175 ore per ciascun anno accademico e consistono nello svolgimento presso le strutture dell'Ateneo delle attività sottoelencate secondo le modalità e negli orari stabiliti dai Responsabili delle strutture interessate:
- sorveglianza e assistenza nella consultazione e prestito librario presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- sorveglianza e assistenza nei laboratori informatici e didattici;
- supporto del personale nell'ambito delle attività di Orientamento dell'Ateneo quali: sportelli informativi in sede e fuori sede, presentazioni dell'Ateneo presso Istituti superiori, informazioni generali alle matricole ed assistenza/navigazione guidata del sito www.units.it pagina Futuri studenti; distribuzione di opuscoli informativi in coordinamento con il servizio di Orientamento dell'Ateneo, assistenza agli utenti in periodo di Immatricolazioni, servizi di assistenza agli studenti presso l'info point di Ateneo anche nell'ambito di progetti quali i moduli formativi estivi;
- assistenza agli utenti sui sistemi di accesso alle segreterie amministrative e didattiche;
- servizio di orientamento e assistenza agli studenti presso i Dipartimenti;
- assistenza per l'accoglimento degli studenti stranieri dei programmi di mobilità internazionale;
- servizi di archivio, fotocopiatura e/o data entry;
- servizio di informazione e assistenza agli studenti presso le strutture dell’Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS);
- servizio di assistenza (accompagnamento e tutorato) agli studenti dell’Ateneo con disabilità non grave. Per questo servizio di assistenza lo studente potrà dare o meno la propria disponibilità con le modalità specificate nel successivo art. 3;
- servizio di tutorato agli studenti iscritti al primo o secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, come previsto dall’art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le attività in argomento, connesse ai servizi e al tutorato di cui all’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n.341resi dall'Università, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro nei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo.
3. Sono, in caso escluse:
- le attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge n. 341/1990 e successive modificazioni ed integrazioni,
- lo svolgimento degli esami,
- l’assunzione di responsabilità amministrative.