Art. 7 – Collaborazioni presso i Dipartimenti

Art. 7 – Collaborazioni presso i Dipartimenti

1.   I singoli Dipartimenti possono bandire autonomamente delle selezioni al fine di costituire analoghi rapporti di collaborazione, il cui onere gravi su propri fondi, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159 (per quanto attiene la valutazione delle condizioni economiche) e secondo i criteri dell'art. 11 del D.Lgs. n.68 del 29 marzo 2012 (per quanto riguarda i criteri di merito).

2.   Lo studente inserito in più graduatorie potrà svolgere al massimo 175 ore per anno accademico.

8861