Art. 6 - Ufficio di Direzione

Art. 6 - Ufficio di Direzione

Il Direttore può costituire un Ufficio di Direzione di cui fanno parte collaboratori individuatitra i Professori di ruolo e i Ricercatori. Ai professori e ricercatori di ruolo, componenti l’Ufficio di Direzione, il Direttore può accordare e revocare con atto formale la delega di funzioni. L’Ufficio di Direzione collabora attivamente con il Direttore nella gestione del Dipartimento e istruisce gli atti da sottoporre all’attenzione della Giunta e all’approvazione del Consiglio.

L’Ufficio di Direzione scade contestualmente con il mandato del Direttore.

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