Art. 10 - Consiglio di Dipartimento: funzionamento
Art. 10 - Consiglio di Dipartimento: funzionamentoIl Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno sei volte all’anno per assolvere ai compiti previsti nel precedente articolo.
Si può riunire, inoltre, per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta di almeno tre membri della Giunta o di un quarto dei componenti del Consiglio.
La convocazione della seduta del Consiglio, contenente l’ordine del giorno, è diramata via posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, dedotti gli assenti giustificati, e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto edal Regolamento Generale di Ateneo.
Le componenti rappresentative concorrono al numero legale, se presenti.
Se necessario, su richiesta del Direttore, possono essere invitati alle sedute del Consiglio esterni, senza diritto di voto, di cui si ritenga utile il contributo, limitatamente a specifici argomenti all’Ordine del Giorno.
I verbali del Consiglio, devono essere inviati agli Organi competenti ed ai componenti del Consiglio stesso, a norma dello Statuto vigente.
Su proposta del Direttore o della Giunta, il Consiglio di Dipartimento può nominare delle Commissioni, che affianchino il Direttore nella gestione tecnica di settori specifici.