Art. 11 - Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 11 - Commissione paritetica docenti-studenti

La Commissione Paritetica docenti-studenti è istituita ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto che ne determina le funzioni ed è costituita da quattro docenti che non siano Coordinatori di Corso di Studio gestiti dal DSM o membri del Gruppo per l’AQ del Dipartimento. I Rappresentanti degli studenti designano un numero equivalente di studenti scelti al loro interno. Nella Commissione Paritetica non possono essere designati docenti o studenti già presenti nei Gruppi per l’AQ dei CdS.

Funzionamento. La Commissione designa un Presidente all'interno della sua componente docente ed è convocata almeno tre volte all’anno.

La convocazione della seduta, contenente l’Ordine del Giorno, è diramata per posta elettronica a tutti i membri della Commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

La Commissione potrà essere convocata anche su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi membri, e in caso di urgenza motivata potrà essere convocata almeno entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione.

Possono essere invitate alle riunioni della Commissione persone, senza diritto di voto, di cui si ritenga utile il contributo. Le riunioni sono verbalizzate, di norma, dal docente con minore anzianità accademica.

La Commissione esercita le seguenti funzioni:

a) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individua indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti;

c) esprime parere sull'attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio, nonché sulla copertura degli insegnamenti;

d) esprime parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio attivati;

e) redige la Relazione Annuale sulla qualità e l'efficacia delle strutture didattiche afferenti al Dipartimento;

f) collabora con il Presidio della Qualità e il Nucleo di Valutazione di Ateneo;

g)riferisce, tramite il Presidente, una volta all’anno del proprio operato al Consiglio di Dipartimento.

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